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E' stato introdotto il nuovo sistema SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti al quale dovranno adeguarsi tutti gli attori del mondo dei rifiuti
Con l’entrata in vigore il 14 gennaio 2010 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 (istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n.152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009), è stato introdotto il nuovo Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti “SISTRI” a cui le Aziende debbono adeguarsi, al fine di poter svolgere le abituali attività, iscrivendosi entro 45 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto.
Sono soggetti ad obbligo d’iscrizione le seguenti categorie:
- PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
- COMMERCIANTI E INTERMEDIARI: i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
- CONSORZI: i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
- TRASPORTATORI PROFESSIONALI: le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
- TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
- RECUPERATORI E SMALTITORI: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Tutti i soggetti coinvolti (produttori di rifiuti, commercianti ed intermediari, trasportatori, recuperatori e smaltitori) dovranno comunicare al SISTRI le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività utilizzando i dispositivi USB messi a disposizione in comodato d’uso dal sistema stesso.
Tali dispositivi sono idonei a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso.
Per le attività di trasporto dei rifiuti è necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale ed un dispositivo (definito black box) per ciascun veicolo.
Per informazioni: www.sistri.it
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